Le opere temporanee di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico che si svolgono in aree esterne al centro edificato possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, Legge Regionale 10/08/2016, n. 16, articolo 3, comma 1). Consistono in sondaggi diretti per analizzare il suolo in profondità raccogliendo materiale dal sottosuolo attraverso perforazioni e carotaggi. Sono escluse da questa categoria le attività di ricerca di idrocarburi.
Devono però rispettare:
- le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie
- le norme relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
- la vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri
Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare l'esecuzione dei lavori.