Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni possono essere realizzate senza nessun titolo abilitativo purché contenute entro l’indice di permeabilità, dove stabilito dallo strumento urbanistico comunale (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, Legge Regionale 10/08/2016, n. 16, articolo 3, comma 1). È quindi compresa la realizzazione di aree di sosta, intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque e locali tombati.
Devono però essere rispettate:
- le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie
- le norme relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
- la vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri
Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare l'esecuzione dei lavori.