Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Demolire

Demolire

L’intervento di demolizione non trova una propria definizione nelle norme attuali. Si può descrivere come opposto della costruzione e consiste nell'abbattere gradualmente edifici o altre strutture. Non si tratta di un intervento di demolizione quando le opere di smantellamento sono parte di un processo di ristrutturazione, nuova costruzione o manutenzione straordinaria.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 non indica il titolo abilitativo necessario.

Anche la Suprema Corte di Cassazione (Sezione III Penale, Sentenza 17/06/2011, n. 24423), analizzando la qualificazione giuridica di un intervento di demolizione, afferma: 

“che può ritenersi indubbiamente controversa, allo stato, in assenza di un più puntuale accertamento, la natura dei titoli  abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi di cui alla contestazione, dovendosi, però, precisare che la valutazione sul punto appartiene al giudice ordinario”.

Nella medesima sentenza, ribadendo la pronuncia 4098/2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che:

“la semplice demolizione di un manufatto non integra il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b), in quanto per tale tipo di intervento è sufficiente la denuncia di inizio attività, la cui mancanza costituisce illecito amministrativo”

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, le demolizioni da eseguire negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione richiedono procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte.

Approfondimenti

Demolire con la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Gli interventi di demolizione che non rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, non rientrando tra le attività edilizie libere e non essendo compresi tra quelli soggetti a permesso di costruire (PDC) o a segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA), si possono considerare soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis, com. 1).

Demolire con il permesso di costruire (PDC)

Per gli interventi di demolizione che non rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione è possibile chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1, let. e e art. 10).

Demolire in regime di edilizia libera

Per le opere necessarie al recupero dell'immobile mediante la realizzazione di un intervento edilizio finalizzato al ripristino della conformità edilizia e all'eliminazione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo (Legge regionale 06/0872021, n. 23, art. 4, com. 1, let. AD)

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Casa

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 14/06/2023 10:32.08