Presso le pubbliche amministrazioni è possibile svolgere periodi di tirocinio, curricolare e extracurricolare, per coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di istruzione.
Questi momenti di conoscenza diretta del mondo del lavoro, alternati allo studio, nell'ambito dei processi formativi, sono importanti per agevolare le scelte professionali e l’inserimento nel mondo lavorativo.
I tirocini possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati (Decreto ministeriale 25/03/1998, n. 142, art. 2):
- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, dove esistenti
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione
- soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del Decreto legislativo 10/09/2003, n. 276.
Questo elenco può essere modificato ed integrato da Regioni e Province Autonome.
La durata massima dei tirocini varia in base alle diverse tipologie dei medesimi.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 15:40.51